Martedì 24 luglio si è riunito l’Osservatorio permanente sull’inclusione Scolastica e il ministro Bussetti ha consegnato le bozze di quattro decreti attuativi per l’inclusione per gli studenti con disabilità, derivanti dal decreto legislativo n. 66/2017: quello relativo ai criteri per la definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale (articolo 3, comma 4, previsto dalla norma per fine agosto 2017, che dovrebbe invece andare in Conferenza Stato Regioni un anno dopo, a fine agosto); quello per gli indicatori per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica che dovranno essere definiti dall’Invalsi sentito l’Osservatorio (articolo 4, comma 2); quello che dia linee guida alle scuole per la predisposizione del Piano per l’inclusione (articolo 8, comma 1) e infine quello relativo al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per il sostegno didattico e l’inclusione scolastica per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria (articolo 12, comma 5). Bozze su cui le associazioni faranno pervenire al Ministro le loro osservazioni, avviando un confronto tecnico specifico.
Un discorso a parte merita però il decreto per dare attuazione all’articolo 14 comma 3 del decreto legislativo n. 66/2017: quello sulla continuità didattica, che prevede che il dirigente scolastico, su richiesta della famiglia e valutato l’interesse per l’alunno, può confermare l’insegnante di sostegno supplente per l’anno scolastico successivo. «Qui, ha detto il Ministro, occorre fare una riflessione e un lavoro più ampio», afferma Vincenzo Falabella, presidente della FISH. Due i nodi da tenere presente nella scrittura del decreto attuativo: il fatto che il Consiglio superiore della pubblica istruzione già nel settembre 2017 aveva espresso un parere interlocutorio ma critico rispetto a questa possibilità (qui il testo) e il nuovo accordo sindacale del 28 giugno 2018, che consente ai docenti non specializzati di chiedere l’assegnazione provvisoria sul sostegno (qui la notizia e qui la bozza, che all’articolo 7 comma 16 prevede che «l’assegnazione provvisoria può essere richiesta per posti di sostegno anche dai docenti sforniti di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio - anche a tempo determinato - su posto di sostegno» e che l’assegnazione «è disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive»).
«Come Fish abbiamo sollecitato l’attenzione sul decreto sulla continuità ed è stato avviato un confronto con l’ufficio legislativo del Miur per una scrittura comune del decreto, evitando che possano arrivare censure come avvenuto nel 2017. Il primo incontro sarà lunedì 30 luglio, l’auspicio è che il testo possa essere pronto per ottobre ma abbiamo sollecitato il Ministro affinché fin siano messe in atto le strategie necessarie per garantire la continuità didattica fin da settembre. Il ministro ha assicurato il suo impegno», continua Falabella.
La continuità didattica è un tema che sta molto a cuore agli alunni con disabilità e alle loro famiglie. La Fish ha lanciato nelle scorse settimane un questionario online sul tema e i primi dati raccolti (è ancora possibile inviare segnalazioni) sono allarmanti: «circa l’ 80% degli alunni ha cambiato due insegnanti di sostegno nel corso dell’ anno e il 48% ne ha cambiati 3. Il 15% ne ha cambiati 4 e il 6% ha cambiato addirittura 5 insegnanti di sostegno nel corso dell’anno», illustra Falabella. Se poi guardiamo alla continuità su un anni scolastici e l’altro, arriviamo a 9 alunni su 10 che hanno cambiato il docente di sostegno da un anno all’altro». I dati raccolti vanno a supporto della richiesta che la Fish ha fatto al Miur di emanare una circolare urgente per il prossimo anno scolastico che ricordi alle scuole di applicare una norma già esistente (la ricordava qui Salvatore Nocera, esperto scuola di Fish) che prevede l’impossibilità di spostare di sede un docente dopo il 20 settembre (D.Lgs. n° 297/1994, art. 461), norma espressamente richiamata anche dall’art. 14 comma 4 del D.Lgs. n° 66/2017 e garantire così fin dall’inizio del prossimo anno scolastico una maggiore continuità dei docenti per il sostegno, anche precari, almeno nel corso dello stesso anno scolastico.
Fonte: Vita.it